BUILDING AUTOMATION

(comma 88, articolo 1, Legge 208/2015)


TIPOLOGIA DI INTERVENTO

È agevolabile l’installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica ; possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari  costituenti l’edificio.c Tutti i contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito”1″

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano  “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi ,  “residenziali”2″ , dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull’ecobonus”3″

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute. Limite massimo di detrazione ammissibile: nessuno.

                                  Requisiti tecnici dell’intervento

 

 

 

L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.  I dispositivi devono:
– mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura
periodica dei dati;
– mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli
impianti;
– consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti da remoto.
Devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di
efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

 

                        Spese ammissibili

 

 

 

 

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati. Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).

 

                                         Documentazione necessaria

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

1. Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 4 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:

• Stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID
assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
Asseverazione“5”
redatta da un tecnico abilitato, che deve contenere il rispetto dei
requisiti tecnici specifici di cui sopra oppure la certificazione del produttore (o
fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti;
Schede tecniche dei dispositivi di building automation installati.
2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi
sulle parti comuni condominiali;
Fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il
cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti
comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che
certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
Ricevute dei bonifici “6”
(bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006)
recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma
agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data
della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del
singolo bonifico;
Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce
garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti
dall’Agenzia delle Entrate

Note:
1 Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle Entrate su “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016
2 Cfr. art. 1, comma 88, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
3 La faq n. 9D sull’ecobonhttp://https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016us può essere consultata all’indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html
4 La “scheda descrittiva dell’intervento” può essere trasmessa all’ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora
sussistano le condizioni riportate nella faq n. 6E sull’ecobonus https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html
5 L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione – obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005
e successive modificazioni – resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano
riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
6 I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante
bonifico bancario o postale (anche “on line”). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati
dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita
da altra idonea documentazione.

 

Documento Ufficiale Agenzie dall’Entrate   https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/03/27/building_automation.pdf

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